Antiriciclaggio

Ai sensi della normativa cosiddetta “antiriciclaggio” (D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche) i notai, “quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare”, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

A. Identificazione e verifica dell’identità

Verranno identificati tutti i clienti e tutti coloro che li assistono sia in occasione della preparazione della pratica che in sede di stipula (mediatori, professionisti, consulenti, parenti, amici, ecc…) mediante copia o scannerizzazione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d’armi; permesso di soggiorno). I documenti di identità devono essere in corso di validità. Per i rappresentanti legali di società o enti verrà sempre verificata anche l’effettiva esistenza dei poteri.

B. Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo

Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari. Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.” A tal fine ogni cliente dovrà compilare e sottoscrivere un modulo che sarà consegnato dallo Studio Notarile (persone fisiche, procuratori, persone giuridiche).

E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, comma 2°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.”

C. Informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

Ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/07 “I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.” e quindi ogni informazione sullo scopo effettivo e sulla natura prevista della prestazione professionale.

E’ prevista una sanzione penale ai sensi dell’art. 55, comma 3°, D.Lgs. 231/07 che recita testualmente: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.”

A tal fine il cliente dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire allo Studio notarile ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell’operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc…).